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Regesto

Disobbedienza a una decisione mediante la quale il giudice ingiunge a un coniuge, sotto comminatoria delle pene previste all'art. 292 CP, di lasciare il domicilio coniugale.
1. L'art. 292 CP è applicabile soltanto in mancanza di un'altra disposizione reprimente la disobbedienza medesima (consid. 3).
2. L'art. 186 CP non costituisce siffatta disposizione (consid. 3).
3. L'art. 292 CP è applicabile, anche quando la decisione dell'autorità è suscettibile di esecuzione forzata (consid. 4).
4. È punibile il coniuge tollerato dall'altro al domicilio coniugale nonostante l'ordine del giudice? Questione lasciata indecisa (consid. 3).
5. Può esservi infrazione agli art. 292 e 186 CP in concorrenza reale o ideale? Questione lasciata indecisa (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 292 CP, art. 186 CP