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Regesto

Rivendicazione di cose pignorate.
1. Il ritardo nella rivendicazione della proprietà di cose pignorate può costituire abuso manifesto di un diritto e comportarne la decadenza soltanto quando il proprietario sia personalmente a conoscenza del pignoramento eseguito sui singoli beni rivendicati (consid. 1).
2. Indagine che deve compiere l'autorità cantonale di vigilanza per poter concludere, nel caso particolare, all'esistenza dell'abuso manifesto del diritto di rivendicazione (consid. 2).