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Regesto

Riduzione di disposizioni fra vivi (art. 522 cpv. 1 e art. 527 CC).
Se il de cuius ha concesso a determinati discendenti mutui dichiarando espressamente che essi non producono interessi, questa gratuità non costituisce una liberalità soggetta a riduzione nel senso dell'art. 527 cpv. 1 CC (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 522 cpv. 1 e art. 527 CC, art. 527 cpv. 1 CC