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Regesto

Art. 3 cpv. 2 lett. a, art. 381 cpv. 1, art. 391 cpv. 2, art. 401 CPP; ammissibilità dell'appello incidentale del pubblico ministero; principio della buona fede processuale.
Legittimazione del pubblico ministero a inoltrare un appello incidentale a seguito di un appello principale dell'imputato, escludendo in tal modo il divieto della reformatio in peius (cfr. 391 cpv. 2 CPP; consid. 4.4).
Il tribunale d'appello non deve entrare nel merito dell'appello incidentale del pubblico ministero circoscritto, senza una precisa motivazione, unicamente alla questione della pena, laddove le sue richieste al riguardo siano state integralmente accolte dall'autorità di prima istanza (consid. 4.4.3).

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Articolo: Art. 3 cpv. 2 lett. a, art. 381 cpv. 1, art. 391 cpv. 2, art. 401 CPP