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Regesto

Art. 431 cpv. 2 e 3 CPP; art. 66a seg. CP; riparazione del torto morale in seguito a una carcerazione eccessiva; presa in considerazione del minor costo della vita nel paese in cui l'avente diritto dev'essere espulso.
Criteri pertinenti per determinare l'entità della riparazione del torto morale in seguito a una carcerazione eccessiva (art. 431 cpv. 2 CPP) (consid. 2.1.1-2.1.4). I principi giurisprudenziali che consentono di adeguare, eccezionalmente e non schematicamente, l'importo dell'indennità per torto morale al minor costo della vita al domicilio dell'avente diritto trovano applicazione in materia di indennizzo della carcerazione ingiustificata, rispettivamente della carcerazione eccessiva (consid. 2.1.5). Ove si tratti di indennizzare una durata di carcerazione eccessiva di un detenuto interessato da una misura di espulsione, questi principi si possono applicare per analogia. L'importo della riparazione può pertanto essere adeguato alle condizioni economiche e sociali del luogo in cui l'avente diritto dovrà essere espulso (consid. 2.4.2).

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referenza

Articolo: Art. 431 cpv. 2 e 3 CPP, art. 431 cpv. 2 CPP