; art. 6 n. 1 e 3 lett. c CEDU; ricorso tardivo al Tribunale federale; restituzione del termine di ricorso; difesa obbligatoria; diritto a un processo equo e a una difesa effettiva.
Il termine di 30 giorni (
art. 100 cpv. 1 LTF) per inoltrare un ricorso in materia penale al Tribunale federale non è stato rispettato nel caso concreto (consid. 1). Una rigorosa applicazione delle norme sui termini è giustificata da motivi connessi alla parità di trattamento e dall'interesse pubblico a una buona amministrazione della giustizia e alla sicurezza del diritto. Nell'ambito della decisione sulla restituzione del termine (
art. 50 LTF), la parte deve lasciarsi imputare la colpa del suo rappresentante (consid. 2.1). La difesa obbligatoria ai sensi degli art. 130 seg. CPP è estranea alla LTF, di modo che i principi dedotti dalla sentenza pubblicata nella
DTF 143 I 283 non sono applicabili per analogia al ricorso in materia penale al Tribunale federale (consid. 2.3). Conformemente all'
art. 6 n. 1 CEDU (diritto a un processo equo), la fissazione di un termine di ricorso (
art. 100 LTF) e le condizioni a cui è subordinata la sua restituzione (
art. 50 LTF) perseguono uno scopo legittimo. Sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra la limitazione dell'accesso al Tribunale federale imposta all'insorgente e lo scopo perseguito dalle topiche disposizioni sull'osservanza del termine di ricorso. Considerate le specificità del ricorso in materia penale al Tribunale federale, il diritto convenzionale a una difesa effettiva (art. 6 n. 3 lett. c CEDU) non consente di mitigare le esigenze poste dagli
art. 100 e 50 LTF (consid. 2.4 e 2.5).