Regesto
Art. 16 cpv. 2, 20 cpv. 2 e 22 cpv. 2 LAVS.
- La metà della rendita per coniugi pretesa dalla moglie può essere compensata con un credito dell'AVS nei confronti del marito nella misura in cui non si determini una lesione al minimo d'esistenza (ai sensi dell'art. 93 LEF) degli interessati.
- Non deve essere operata distinzione tra contributi formatori di rendita e altri contributi.
- Natura del diritto della moglie alla metà della rendita per coniugi.