Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 429 cpv. 1 lett. a CPP; indennizzo in seguito all'abbandono del procedimento penale.
L'indennità secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presuppone che sia il ricorso ai servizi di un avvocato sia il dispendio da questi sostenuto siano adeguati (consid. 2.3.4).
In casi semplici sotto il profilo giuridico, il dispendio del difensore deve limitarsi a un minimo; semmai è sufficiente una consultazione. Tuttavia, nell'ambito di crimini o delitti, soltanto in casi eccezionali già il fatto di far capo a un avvocato può essere definito come un esercizio non adeguato dei diritti di parte (consid. 2.3.5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 429 cpv. 1 lett. a CPP