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Regesto

Vigilanza sulle fondazioni.
1. L'ampio potere d'esame di cui fruisce l'autorità di vigilanza sulle fondazioni non esclude quello del giudice civile che può essere adito in cause aventi per oggetto l'esercizio di un diritto soggettivo (consid. 3).
2. La decisione di escludere un membro del consiglio di fondazione concerne una lite relativa all'organizzazione, al funzionamento e all'attività della fondazione e che può pertanto essere sottoposta all'esame dell'autorità di vigilanza (consid. 4).
3. L'autorità di vigilanza non deve soltanto provvedere perché il fine della fondazione non sia messo in pericolo, ma deve altresì sorvegliare il buon funzionamento degli organi della fondazione e, per esempio, esaminare la questione della loro composizione (consid. 5).

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