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Regesto

Art. 82 LEF; rigetto provvisorio dell'opposizione e contratto di compravendita.
Rigetto provvisorio dell'opposizione quando il debitore escusso sostiene che il creditore procedente non avrebbe eseguito o offerto di eseguire la sua prestazione (consid. 3 e 4).

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referenza

Articolo: Art. 82 LEF