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Regesto

Art. 4, 31 Cost.; autorizzazione per una farmacia privata (vendita di medicamenti da parte dei medici); legittimazione a ricorrere dei farmacisti.
1. Uguaglianza di trattamento tra i concorrenti. Non vi è diretta concorrenza tra farmacisti e medici per quanto concerne la vendita di medicamenti (consid. 2b).
2. Un farmacista è legittimato a proporre ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 Cost. contro l'autorizzazione contraria alla legge rilasciata a un medico, attivo nello stesso settore, di vendere medicamenti (consid. 2c).
3. Annullamento di una decisione emanata dall'autorità cantonale di ricorso, la quale nega in modo arbitrario la costituzionalità di una limitazione legale per i medici di vendere medicamenti (consid. 3, 4).

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referenza

Articolo: Art. 4, 31 Cost., art. 4 Cost.

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