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Regesto

Art. 23 cpv. 1 LDDS; agevolazione di un'entrata illegale.
Per "entrata illegale" in Svizzera s'intende, in linea di principio, il fatto di oltrepassare il confine politico della Svizzera. Tuttavia, ove l'entrata avvenga attraverso un posto di confine, la fattispecie legale del reato è adempiuta solo quando l'autore abbia superato il controllo o l'abbia eluso.

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referenza

Articolo: Art. 23 cpv. 1 LDDS