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Regesto

Art. 250 LEF, art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; azione di contestazione della graduatoria, interesse degno di protezione.
Situazioni, nel fallimento di una persona giuridica, nelle quali, in caso di dividendo presumibilmente pari a zero, sussiste un interesse degno di protezione all'azione tendente a escludere un altro creditore (art. 250 cpv. 2 LEF). Il rilascio di un attestato di carenza di beni in seguito al fallimento e la possibilità di una liquidazione di beni scoperti dopo la chiusura del fallimento non sono di per sé sufficienti a giustificare un interesse degno di protezione all'azione (consid. 2.3-2.7).

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referenza

Articolo: Art. 250 LEF, art. 59 cpv. 2 lett. a CPC, art. 250 cpv. 2 LEF