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Regesto

Art. 173 CP; prova della verità in caso di giudizio di valore misto; diffamazione apponendo "mi piace" (cosiddetto "like") a un post e condividendolo su Facebook.
Per sua natura, l'insinuazione secondo cui una persona ha un'ideologia antisemita o "nazista" non può essere verificata direttamente, ma in quanto giudizio di valore misto può essere oggetto della prova della verità secondo l'art. 173 n. 2 CP (consid. 2.2.2).
Di massima non è possibile attribuire alle funzioni "mi piace" e "condividi" un significato che oltrepassi la divulgazione del relativo post, visto che il contenuto di una simile manifestazione non ha di regola una chiara valenza. La divulgazione giusta l'art. 173 n. 1 cpv. 2 CP presuppone che l'affermazione esternata in precedenza da qualcuno sia comunicata a un terzo. Il reato è consumato unicamente quando il messaggio lesivo dell'onore, a cui reagisce il divulgatore con "mi piace" o "condividi", è visibile a un terzo ed è da questi stato recepito (consid. 2.2.3 e 2.2.4).

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referenza

Articolo: Art. 173 CP, art. 173 n. 2 CP, art. 173 n. 1 cpv. 2 CP