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Regesto

Art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 2 Cost.; art. 7 cpv. 1 LAID; "freno dell'impatto del valore locativo"; controllo astratto dell'art. 20 cpv. 4 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT/TI) secondo cui, in presenza di una sostanza imponibile inferiore a 500'000 franchi e su richiesta del contribuente, il valore locativo imponibile può ammontare al massimo al 30 % delle entrate in contanti.
La tassazione del valore locativo è giustificata dalla necessità di rispettare l'art. 8 cpv. 1 Cost. e l'art. 127 cpv. 2 Cost. In particolare, mira a garantire una parità di trattamento tra persone che vivono in un immobile di loro proprietà e inquilini. A tal fine, il limite al di sotto del quale non è lecito andare in materia di imposta cantonale è costituito dal 60 % del valore di mercato e va rispettato in ogni singolo caso (consid. 4). Constatazione della violazione degli art. 8 cpv. 1 e 127 cpv. 2 Cost. nonché dell'art. 7 cpv. 1 LAID, siccome l'art. 20 cpv. 4 LT/TI non si riferisce al criterio del valore di mercato, bensì a una percentuale delle "entrate in contanti", e nemmeno contiene una riserva riguardo alla necessità di rispettare la soglia minima del 60 % indicata dalla giurisprudenza (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 8 cpv. 1 e art. 127 cpv. 2 Cost., art. 7 cpv. 1 LAID, art. 127 cpv. 2 Cost.