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Regesto

Art. 116 cpv. 1 e 2 CF.
1. Libertà di lingua quale diritto fondamentale non codificato della Costituzione federale; competenza del cantone di determinare la lingua in cui è da impartire l'insegnamento nelle scuole pubbliche; principio della territorialità (consid. 2 a, b).
2. Cognizione del Tribunale federale (consid. 3 a); interpretazione non arbitraria del diritto cantonale da parte delle autorità cantonali (consid. 3 c).
3. Assenza di una violazione della libertà di lingua (consid. 4).