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Regesto

Società in nome collettivo
Art. 568 cpv. 3 CO. Intervenendo un motivo di scioglimento il creditore della società può convenire solidalmente i soci (consid. 2a).
Art. 580 CO. Gli eredi di un socio deceduto che acconsentono alla continuazione della società da parte degli altri soci hanno diritto a una liquidazione corrispondente alla partecipazione all'attivo sociale del socio defunto. Questa indennità frutta interessi da quando si è verificato il motivo di scioglimento (consid. 3a).

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referenza

Articolo: Art. 568 cpv. 3 CO, Art. 580 CO