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Regesto

Libertà personale; cure mediche ai detenuti.
La garanzia della libertà personale dà diritto al detenuto di ricevere un'assistenza medica appropriata. Il detenuto deve essere esaminato e curato da un medico diverso da quello dello stabilimento carcerario quando la relazione di fiducia tra il detenuto e tale medico sia venuta meno o quando appaia opportuno, sotto il profilo medico, ricorrere ad uno specialista. La garanzia della libertà personale non conferisce tuttavia al detenuto, in modo generale, il diritto di essere trattato da un medico di sua scelta (consid. 2).