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Regesto

Art. 251 n. 1 CP.
È indebito il profitto conseguito in materia di prove per mezzo di un documento il cui contenuto non corrisponde al vero, e ciò anche se il documento falso sia destinato al soddisfacimento di una pretesa legittima (conferma della giurisprudenza).

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Articolo: Art. 251 n. 1 CP