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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Art. 12a OAFE; superficie consentita.
In linea di principio, la superficie di un fondo edificato non dovrebbe eccedere il limite di 1000 mq previsto dall'art. 12a cpv. 2 OAFE per i terreni edificabili.

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referenza

Articolo: Art. 12a OAFE, art. 12a cpv. 2 OAFE