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Intestazione

108 Ib 502


86. Estratto della sentenza 21 dicembre 1982 della I Corte di diritto pubblico nella causa vertente tra le Ferrovie federali svizzere, II Circondario, e diciotto espropriati (ricorso di diritto amministrativo)

Regesto

Art. 19bis cpv. 4 LEspr, seconda frase.
1. La restituzione all'espropriante dell'importo di cui l'indennità provvisoria supera quella definitiva è prevista dalla legge e deve quindi essere ordinata d'ufficio sia dalla Commissione federale di stima, sia dal Tribunale federale (consid. 21a).
2. Il legislatore ha invece lasciato al giudice il compito di decidere, nel singolo caso, se siano dovuti interessi sulla somma da restituire: in assenza di esplicita richiesta dell'espropriante in tal senso sono pertanto dovuti soltanto gli interessi del 5% a partire dalla data della sentenza del Tribunale federale (consid. 21b).

Considerandi da pagina 502

BGE 108 Ib 502 S. 502
Considerando in diritto:

21. Dai considerandi che precedono risulta che nei confronti di parecchi espropriati vengono ridotte le indennità stabilite dalla Commissione federale di stima nella decisione qui impugnata, la quale conferma le indennità provvisorie accordate in applicazione dell'art. 19bis cpv. 2 LEspr. Questa circostanza comporta due questioni supplementari. D'un canto, dev'essere deciso se il Tribunale federale debba sancire nel dispositivo della propria sentenza l'obbligo di restituzione delle somme eccedenti da parte degli espropriati; d'altro canto, devono essere definiti
BGE 108 Ib 502 S. 503
la decorrenza e il tasso degli interessi maturati su tali importi.
a) Anzitutto è chiaro che la Commissione federale di stima, se avesse costatato di avere stabilito indennità provvisorie eccessive, sarebbe stata competente per ordinarne la restituzione. Anzi, essa avrebbe dovuto ordinarla d'ufficio. L'art. 64 cpv. 1 LEspr non menziona invero questa competenza, ma - come ha precisato la novella del 18 marzo 1971 mediante l'aggiunta della parola "segnatamente" - l'elencazione ivi contenuta è esemplificativa, non esaustiva (DTF 101 Ib 281 consid. 2a). Del resto, l'obbligo di restituzione della somma che supera l'importo già pagato a titolo provvisorio è sancito dall'art. 19bis cpv. 4 LEspr, ultima frase.
Queste considerazioni influiscono anche sulla procedura di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale, benché le FFS non abbiano formulato esplicite domande di restituzione. Poiché questa restituzione, nel suo principio, è sancita dalla legge, le conclusioni ricorsuali dell'espropriante tendenti alla riduzione delle indennità provvisorie stabilite dalla CFS contengono implicitamente quelle di restituzione delle somme eccedenti. Lo stesso dicasi delle domande degli espropriati, con le quali essi chiedono l'aumento delle predette indennità: esse contengono l'implicita richiesta del pagamento della differenza. La soluzione contraria comporterebbe la necessità di esperire un'azione separata di restituzione dell'indebito. Di questo parere sembrerebbe invero essere stato il relatore di maggioranza al Consiglio degli Stati, durante la discussione dell'art. 19bis LEspr, laddove egli affermava che si tratta di un "Rückforderungsanspruch wie irgendein anderer öffentlich-rechtlicher Rückforderungsanspruch" (Boll.uff. CSt 8 marzo 1971, pag. 100). Tuttavia, in caso di mancata restituzione volontaria, l'esperimento di un'azione di restituzione dell'indebito, davanti ad un'istanza ancora da precisare, se pur teoricamente configurabile, sarebbe poco soddisfacente.
b) All'art. 19bis cpv. 4, prima frase, il legislatore ha espressamente stabilito che, se l'indennità definitiva supera l'importo già pagato a titolo provvisorio in virtù del cpv. 2, l'eccedenza deve fruttare interesse al saggio usuale, dal giorno del trasferimento della proprietà fino a quello del pagamento. La legge è invece silente per il caso inverso, ossia quando l'indennità definitiva è inferiore a quella provvisoria: per questi casi, come s'è visto, il legislatore ha sancito l'obbligo di restituzione, omettendo però qualsiasi indicazione sull'eventuale interesse a favore
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dell'espropriante. Dai lavori parlamentari e commissionali risulta che il silenzio fu voluto: il legislatore intese lasciare la soluzione alla giurisprudenza, essendo configurabili tanto casi in cui il pagamento di un interesse si giustifica, tanto casi nei quali esso non è opportuno (Boll.uff. CSt 1971, seduta dell'8 marzo 1971, pag. 100, relatore Dillier).
Secondo l'art. 19bis cpv. 4, il versamento di un interesse sull'importo da restituire all'espropriante - per il periodo compreso tra il pagamento provvisorio e la fissazione dell'indennità definitiva - non va quindi da sé. In queste circostanze, se l'espropriante è dell'avviso che l'interesse gli è dovuto, si deve richiedere ch'egli ne formuli esplicita domanda. In concreto le FFS non hanno presentato conclusioni a questo proposito, per cui il Tribunale federale non ha motivo di statuire l'obbligo di pagare un interesse per il periodo anteriore alla data di questa sentenza. Sulle somme che taluni espropriati devono restituire alle FFS sarà di conseguenza dovuto soltanto l'interesse del 5% dalla scadenza dell'obbligo di restituzione, ossia dalla data della sentenza del Tribunale federale, la quale cresce immediatamente in giudicato (art. 38 OG).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

Considerandi 21

referenza

DTF: 101 IB 281

Articolo: Art. 19bis cpv. 4 LEspr, art. 19bis cpv. 2 LEspr, art. 64 cpv. 1 LEspr, art. 19bis LEspr seguito...