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Regesto

Procedura penale, diritto d'essere sentito.
1. Gli art. 4 Cost. e 6 CEDU conferiscono all'accusato il diritto di esprimersi sui punti essenziali. Questo principio è rispettato ove l'interessato possa esercitare questo diritto, al più tardi, durante il dibattimento (consid. 3).
2. Un giudizio penale non deve esser cassato per violazione del diritto d'essere sentito ove la lesione invocata non riguardi un punto essenziale, concernente ad esempio la prova della colpevolezza dell'accusato (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 4 Cost.