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Regesto

Art. 57 Cost., diritto di petizione; raccolta di firme, autorizzazione.
1. Una raccolta di firme su suolo pubblico, sia essa considerata come un uso comune, accresciuto o particolare del demanio pubblico, non può avvenire ovunque ed in qualsiasi modo: secondo un principio generale, essa soggiace infatti ad autorizzazione preventiva anche in assenza di base legale (consid. 4a); questa base legale esiste d'altronde nel diritto ginevrino (consid. 4b).
2. La procedura autorizzativa non deve sfociare in una censura politica; la decisione deve rispettare inoltre il principio della proporzionalità (consid. 5). Tenendo conto dello stato di tensione regnante a Ginevra al momento in cui l'autorizzazione è stata richiesta, il Consiglio di Stato, negandola, non ha ecceduto il suo potere d'apprezzamento né disatteso il principio di proporzionalità (consid. 6 e 7).

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Articolo: Art. 57 Cost.