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Regesto

Art. 125 cpv. 1 CP.
Il fatto di partecipare ad uno sport o a un gioco non fa venir meno il carattere illecito delle lesioni personali cagionate in tale quadro. Una mancanza intenzionale o dovuta a colpa grave non è coperta dall'accettazione tacita del rischio da parte dei giocatori o partecipanti. È irrilevante che la violazione delle regole del gioco o dello sport sia stata punita sul piano sportivo, dato che tali sanzioni non mirano a proteggere l'ordine pubblico.

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Articolo: Art. 125 cpv. 1 CP