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Regesto

Art. 2 disp. trans. Cost., art. 4 e 31 Cost.; normativa cantonale concernente la mediazione in materia di locali di abitazione e commerciali.
1. Una normativa cantonale che fissa l'ammontare massimo delle commissioni dovute in caso di mediazione professionale in materia di locali d'abitazione e commerciali è compatibile con il diritto privato federale (contratto di mediazione, art. 412 segg. CO) e con la libertà di commercio e d'industria (consid. 3 e 4).
2. È arbitrario fissare una commissione massima del 75% del primo canone mensile netto di locazione? Questione risolta negativamente nella fattispecie concreta (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 4 e 31 Cost.