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Regesto

Diritto dell'agente ad un'idennità per la clientela (art. 418u CO).
L'agente perde il diritto ad un'indennità, conformemente all'art. 418u cpv. 3 CO, soltanto se risponde dello scioglimento del contratto, e ciò non solo in caso di colpa, ma anche laddove egli disdica il contratto senza un motivo giustificato o dia al mandante un motivo giustificato di disdetta. Secondo le circostanze, può essere accordata all'agente un'indennità ridotta rispetto al massimo previsto dall'art. 418u cpv. 2 CO.

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Articolo: art. 418u CO, art. 418u cpv. 3 CO, art. 418u cpv. 2 CO