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Regesto

Art. 139 n. 1bis CP. Rapina.
Chi utilizza l'arma da fuoco, o l'arma altrimenti pericolosa, non può pretendere d'essere punito soltanto conformemente all'art. 139 n. 1bis CP. Questa disposizione si applica solo a chi, per commettere la rapina, "si è munito" di tale arma, ossia la porta seco, senza poi farne uso (per es., per minacciare).

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Articolo: Art. 139 n. 1bis CP