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Regesto

Diritto successorio rurale (art. 620 cpv. 2 CC).
Per determinare se un'azienda agricola garantisca un'esistenza sufficiente, i beni immobili che si trovano in proprietà o in affitto dell'erede richiedente possono essere presi in considerazione soltanto se erano già stati amministrati prima della morte del de cujus quale unità economica insieme con l'azienda di quest'ultimo (conferma della giurisprudenza).

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referenza

Articolo: art. 620 cpv. 2 CC