Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Responsabilità dello Stato per l'attività dei medici ospedalieri. Legge sulla responsabilità del Cantone di Zurigo, del 14 dicembre 1969.
Obbligo di risarcire il danno; responsabilità causale (§ 6 cpv. 1 della legge). Delimitazione tra la responsabilità medica contrattuale e quella fondata sull'art. 41 CO (consid. 1).
Illiceità. Illiceità di una lesione dell'integrità fisica confermata indipendentemente da una violazione delle regole dell'arte medica. Differenza rispetto ai casi in cui è soltanto mancato l'esito favorevole del trattamento medico (consid. 2).
Nesso di causalità. Requisiti della prova del nesso di causalità naturale (consid. 3).
Consenso del paziente quale fatto giustificativo (§ 7 della legge). Onere della prova. Estensione dei rischi compresi nel consenso (consid. 4b). Rischi operatori e obbligo del medico d'informare nel caso concreto (consid. 5 e 6). Prova del fatto giustificativo (consid. 7).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 41 CO