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Regesto

Art. 198 e 199 CP. Lenocinio, fine di lucro.
È dato il fine di lucro anche laddove tra le misure tendenti a favorire la libidine e il profitto conseguito sussiste soltanto una relazione causale indiretta, ossia se il lucro incriminato non risulta direttamente dagli atti di libidine.

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referenza

Articolo: Art. 198 e 199 CP