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Regesto

Art. 18 cpv. 1 LEF. Accertamento dell'osservanza del termine.
Le autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e di fallimento devono accertare d'ufficio se il termine di ricorso di cui all'art. 18 cpv. 1 LEF sia stato rispettato. Incombe ad esse di provare che un reclamo non è stato loro presentato tempestivamente, quanto meno nei casi in cui, a causa della forma di notificazione scelta dall'autorità inferiore di vigilanza, la sua data non risulti in modo chiaro dall'incarto.

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Articolo: Art. 18 cpv. 1 LEF

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