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Regesto

Art. 1 cpv. 1 LAVS, art. 7 cpv. 1 della Convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania sulla sicurezza sociale e art. 4 cpv. 1 di quella tra la Svizzera e l'Austria, art. 5 dell'Accordo d'assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica federale di Germania e art. 4 dello stesso accordo tra Svizzera e Austria: Obbligo dell'armatore svizzero di solvere i contributi a favore di marinai stranieri occupati su bastimenti d'alto mare battenti bandiera svizzera.
Per i membri dell'equipaggio di nazionalità germanica o austriaca obbligo di contribuire a l'AVS, all'assicurazione per l'invalidità e all'assicurazione disoccupazione, ma non al regime dell'indennità per perdita di guadagno.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 1 cpv. 1 LAVS