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Regesto

Art. 23 cpv. 2 LAVS.
Vale senza riserve, per l'assegnazione alla donna divorziata di una rendita di vedova, il presupposto che il matrimonio sia durato dieci anni almeno.
Non è data interpretazione estensiva per analogia dell'art. 50 e dell'art. 52ter cpv. 2 OAVS.

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referenza

Articolo: Art. 23 cpv. 2 LAVS, art. 52ter cpv. 2 OAVS