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Regesto

Raggruppamento terreni; indennità per danni causati alle colture; prescrizione.
Art. 84 cpv. 2 OG; sussidiarietà del ricorso di diritto pubblico.
La responsabilità stabilita dall'art. 47 della legge vodese sulle migliorie fondiarie è una responsabilità fondata sul diritto pubblico cantonale; è quindi ammissibile solo il ricorso di diritto pubblico ed è escluso il ricorso per riforma (consid. 1).
Art. 4 Cost.; arbitrio.
Durata del termine di prescrizione delle pretese di diritto pubblico, in assenza di disposizioni espresse: un termine di un anno ritenuto arbitrario nella fattispecie (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 84 cpv. 2 OG, Art. 4 Cost.