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Regesto

Art. 281 cpv. 1 e 3 LEF. Effetti dell'esecuzione del sequestro nei confronti del creditore sequestrante.
Il sequestro non costituisce una vera e propria misura d'esecuzione; esso non crea alcun privilegio di diritto sostanziale. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme che lo disciplinano occorre quindi tener conto del suo carattere eminentemente provvisorio (consid. 3a).
La garanzia conferita dal sequestro al creditore non attribuisce a quest'ultimo il privilegio di essere soddisfatto in modo prioritario sulla somma ricavata dalla vendita dei beni sequestrati. Tali beni possono essere sempre pignorati da altri creditori o nuovamente sequestrati (consid. 3b).
Ove concorrano due sequestri, il sequestro ottenuto dal secondo creditore non può essere limitato, in applicazione analogica dell'art. 110 cpv. 3 LEF, alla parte dei beni sequestrati che residuerebbe dopo il soddisfacimento del primo creditore (consid. 4a). Questi non fruisce di alcuna posizione privilegiata finché non abbia ottenuto il pignoramento (consid. 4b).

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Articolo: Art. 281 cpv. 1 e 3 LEF, art. 110 cpv. 3 LEF