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Regesto

Art. 4 e 58 Cost.; composizione del tribunale; diritto di essere sentito.
Ove un membro del tribunale che partecipa a una seconda udienza di un procedimento ricorsuale cantonale, senza aver assistito alla prima, abbia la possibilità, studiando l'incarto, di conoscere l'oggetto del processo, il diritto delle parti di essere sentite non è violato qualora non sia data loro una nuova occasione di esprimersi. Nelle circostanze sopra evocate, la sostituzione di un giudice non viola neppure l'art. 58 Cost. (consid. 1).

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Articolo: Art. 4 e 58 Cost.