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Regesto

Art. 41 n. 1 CP; sospensione condizionale della pena.
Per decidere sulla sospensione condizionale della pena in materia di guida in stato di ebrietà devono valere gli stessi criteri applicabili con riferimento agli altri reati. Le particolarità della fattispecie legale e l'eventuale recidiva sono soltanto elementi che, accanto agli altri, vanno considerati nell'apprezzamento globale del caso (consid. 2c; precisazione della giurisprudenza).
Considerazione di una revoca per la durata di dieci mesi della licenza di condurre (consid. 2d).

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referenza

Articolo: Art. 41 n. 1 CP