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Regesto

Art. 4 Cost. (arbitrio); opposizione tardiva (art. 77 LEF).
1. L'opposizione può essere dichiarata al momento della notifica del precetto esecutivo al funzionario postale, che interviene quale ausiliario dell'Ufficio esecuzioni. Se tale funzionario tralascia di attestare l'opposizione, non è arbitrario ammettere che l'omissione deve essere contestata mediante reclamo all'autorità di sorveglianza giusta l'art. 17 cpv. 2 LEF (consid. 2).
2. Non è arbitraria l'opinione secondo cui da ogni persona attiva nel mondo degli affari ci si può aspettare che faccia opposizione in modo corretto. In particolare, chi riceve per la prima volta nella sua vita un precetto esecutivo deve leggere attentamente il formulario per soddisfare il proprio dovere di diligenza (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 4 Cost., art. 77 LEF, art. 17 cpv. 2 LEF