Regesto
Art. 260 LEF; cessione a più creditori.
Più creditori, che si sono fatti cedere dalla massa la medesima pretesa, formano tra di loro un litisconsorzio necessario, poiché la pretesa può essere oggetto di una sola sentenza. Tuttavia ciascuno di essi conserva in modo autonomo il diritto di allegare fatti, di difendere la propria posizione giuridica e di rinunciare a continuare il processo senza pregiudizio per gli altri creditori.