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Regesto

Art. 1 cpv. 2 LBI e art. 67 n. 3 cpv. 2 OG; diritto dei brevetti; attività inventiva; esame dei fatti di natura tecnica accertati dall'autorità cantonale da parte del Tribunale federale mediante perizia.
Ammissibilità di domande volte ad ottenere che vengano presi in considerazione fatti e mezzi di prova nuovi dopo che il Tribunale federale ha ordinato una perizia (consid. 1).
Valutazione dell'attività inventiva: nozione di non evidenza e di esperto medio (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 1 cpv. 2 LBI, art. 67 n. 3 cpv. 2 OG