Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
 

Regesto

Art. 51 cpv. 1 lett. a, art. 53 e 58 LADI.
Contrariamente al disciplinamento previgente, il diritto alle indennità per insolvenza è dato già a partire dalla concessione della moratoria concordataria.
Se in seguito viene dichiarato il fallimento, esso diritto sorto al momento della moratoria ma non fatto valere o non esercitato in tempo utile - e quindi perento - non rinasce.

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 53 e 58 LADI