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Regesto

Art. 108 cpv. 2 in relazione con l'art. 132 OG: Ricorso di diritto amministrativo; motivazione del ricorso.
Adozione della giurisprudenza del Tribunale federale per la quale un gravame comportante solo censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità reso dall'istanza precedente per motivi d'ordine non soddisfa l'esigenza di una motivazione riferita allo specifico oggetto del litigio.
Simile atto non costituisce pertanto un valido ricorso di diritto amministrativo (cambiamento della giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni nel senso di DTF 118 Ib 134).

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referenza

DTF: 118 IB 134

Articolo: art. 132 OG