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Regesto

Art. 80p AIMP; controllo degli oneri ai quali l'estradizione è stata subordinata.
Diritto di essere sentito nella procedura d'esame delle condizioni per la cooperazione internazionale giusta l'art. 80p AIMP (consid. 2).
Portata degli oneri posti allo Stato richiedente secondo l'art. 80p AIMP e dell'obbligo dell'Ufficio federale di verificare se la risposta dello Stato richiedente costituisce un impegno sufficiente (consid. 3).
In concreto, le assicurazioni date dallo Stato richiedente non corrispondevano completamente alle condizioni formulate per la concessione dell'estradizione (consid. 4a-d). Viste le particolarità del caso, si giustifica cionondimeno di fissare allo Stato richiedente un ultimo termine per fornire la garanzia richiesta (consid. 4e).

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referenza

Articolo: Art. 80p AIMP