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Regesto

Art. 190 CP; violenza carnale ai danni della propria moglie; pressioni psicologiche.
Il fatto di tormentare continuamente la propria vittima e di terrorizzarla senza tregua può costituire un mezzo di coazione (consid. 3b).
I presupposti della violenza carnale possono essere adempiuti quando la vittima si trova in una situazione senza via di uscita che la rende incapace di resistere (consid. 3c).
I criteri per il reato di violenza carnale ai danni della propria moglie e quelli per il reato di violenza carnale nei confronti di un'altra persona di sesso femminile sono gli stessi (consid. 3d).

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referenza

Articolo: Art. 190 CP