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Regesto

Art. 9 e 29 cpv. 1 Cost.; formalismo eccessivo, tutela della buona fede; computo del termine di ricorso; notificazione fittizia sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta.
Il termine di ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta. L'applicazione di questo principio anche quando la posta, di sua iniziativa, accordi un termine di ritiro più lungo e l'invio venga ritirato solo l'ultimo giorno di questo termine non costituisce formalismo eccessivo (consid. 2b). In concreto non è stato violato il diritto alla tutela della buona fede (consid. 3b).

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Articolo: Art. 9 e 29 cpv. 1 Cost.