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Regesto

Art. 100 cpv. 1 lett. b cifra 3 OG, art. 8 CEDU, art. 17 cpv. 2 LDDS; diritto ad un permesso di dimora o di domicilio.
Momento determinante per l'accertamento dei fatti che danno diritto al rilascio di un permesso secondo l'art. 100 cpv. 1 lett. b cifra 3 OG, per quanto attiene in particolare all'esame di tale questione dal punto di vista materiale (consid. 1b).
La moglie straniera non ha diritto al rilascio di un permesso giusta l'art. 17 cpv. 2 prima o seconda frase LDDS, se il marito, titolare di un permesso di domicilio, si trova in stato di detenzione e dovrà lasciare la Svizzera al momento del suo rilascio (consid. 1c).
Diritto della madre ad ottenere un permesso quando il figlio minorenne era incluso nel permesso di domicilio del padre, secondo l'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS, e questi è stato in seguito espulso. Il permesso del figlio non si estingue e conferisce a quest'ultimo, malgrado la sua particolare natura, un diritto a restare in Svizzera, in virtù del quale la madre può a sua volta far valere un diritto al rilascio di un permesso, sulla base dell'art. 8 CEDU (consid. 1d ed e). La natura particolare del permesso di cui beneficia il bambino dev'essere tenuta in considerazione al momento in cui vi è da decidere in merito al rilascio del permesso alla madre (consid. 2a). Nel caso concreto, la decisione di negare tale permesso appare proporzionata, ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU (consid. 2b-d).

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referenza

Articolo: art. 8 CEDU, art. 17 cpv. 2 LDDS, art. 8 n. 2 CEDU