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Regesto

Art. 6, 36 e 49 LPP: Adeguamento delle rendite per i superstiti e d'invalidità all'evoluzione dei prezzi.
È conforme a legge la prassi amministrativa secondo la quale l'adeguamento al rincaro delle rendite per i superstiti e d'invalidità, il cui importo eccede il minimo predisposto dall'ordinamento legale, non è obbligatorio fintantoché l'ammontare totale della rendita è superiore a quello della rendita LPP adeguata all'evoluzione dei prezzi (cosiddetto principio dell'imputazione).

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referenza

Articolo: Art. 6, 36 e 49 LPP