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Regesto

Art. 314 n. 1 e art. 314a cpv. 1 CC; procedura di privazione della libertà a scopo di assistenza nel caso di minorenni; perizia e audizione.
Una perizia del figlio minorenne da parte di un esperto dev'essere ordinata se sarà probabilmente necessaria una cura in un istituto psichiatrico (consid. 4.3).
Il figlio dev'essere sentito personalmente nella procedura giudiziaria di controllo. Ad una mancata audizione in prima istanza si può eccezionalmente supplire nella procedura di ricorso; in tal caso, basterà un'audizione da parte di una delegazione del tribunale (consid. 4.4).

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Articolo: Art. 314 n. 1 e art. 314a cpv. 1 CC