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Regesto

Art. 24 LAINF; art. 36 cpv. 1 OAINF; nozione e scopo dell'indennità per menomazione dell'integrità; carattere durevole della menomazione in caso di malattia professionale che riduce considerevolmente l'aspettativa di vita della persona assicurata.
L'indennità per menomazione dell'integrità configura una forma di riparazione morale per il danno immateriale subito dalla persona colpita che perdura al di là del trattamento medico e sussisterà verosimilmente tutta la vita. Essa non persegue lo scopo di indennizzare le sofferenze fisiche o psichiche dell'assicurato durante il trattamento e nemmeno il torto morale subito dai congiunti in caso di decesso (consid. 5.1-5.3).
Una malattia professionale che riduce considerevolmente l'aspettativa di vita della persona assicurata non dà luogo a una menomazione durevole dell'integrità se dal momento in cui dalla cura medica non ci si può più attendere un miglioramento al decesso sono trascorsi meno di dodici mesi (consid. 5.4).

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referenza

Articolo: Art. 24 LAINF, art. 36 cpv. 1 OAINF