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Regesto

Art. 26 cpv. 2 LPGA: Diritto a interessi di mora in caso di pagamento di arretrati.
L'obbligo di versare interessi di mora giusta l'art. 26 cpv. 2 LPGA comincia per l'insieme delle prestazioni maturate fino a quel momento 24 mesi dalla nascita del diritto in quanto tale, e non solo due anni dopo la scadenza di ogni singola rendita mensile (consid. 3.6).

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referenza

Articolo: Art. 26 cpv. 2 LPGA